Le somme dovute a titolo di penale, contrattualmente prevista, addebitate alla parte in ritardo nella consegna dell'opera pattuita non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria.
In generale, infatti, la clausola penale ha la triplice funzione di rafforzare la possibilità di adempimento, di sanzionare la parte inadempiente e di risarcire il danno subito dalla controparte. Mancando dunque il requisito oggettivo tali somme non vanno assoggettate ad IVA (art. 15 co. 1° n. 1 DPR 633/1972). In tal senso R.M. Entrate n. 64 del 23 Aprile 2004.