Domanda e Risposta Pubblicata il 11/01/2008

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Omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari. Quali sanzioni?

L'intermediario abilitato che omette la trasmissione o la effettua in ritardo incorre in sanzioni amministrative ridotte a 1/10 con ravvedimento



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L'intermediario abilitato all'invio telematico che omette la trasmissione o la effettua con ritardo incorre nella sanzione da 516 a 5.164 Euro da applicarsi per ciascun modello interessato (art. 7 bis D.Lgs. 241/1997). In caso di ravvedimento la sanzione si riduce ad 1/10 del minimo, ossia euro 51.(L.n. 220/2010)

La Finanziaria 2007 aveva  introdotto a favore degli intermediari la possibilità di ravvedersi  nei seguenti casi:
• Violazione relativa al rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione ;

• Violazione relativa al rilascio della certificazione tributaria;

• Violazione in caso di tardiva od omessa trasmissione della dichiarazione ;

Si rammenta che la sanzione può non essere applicata nel caso in cui le dichiarazioni, tempestivamente trasmesse e scartate, vengano ritrasmesse correttamente non  oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto. 
Il ravvedimento operoso  si  applica anche per il passato, a meno che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia  divenuto definitivo; in ogni caso, l’Amministrazione, non dà luogo alla restituzione di quanto  eventualmente pagato in caso di contestazione.
 

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