Il rimborso delle le spese di trasferta sostenute dai dipendenti , collaboratori CO.CO.CO, tirocinanti e amministratori della societa (senza partita IVA) sono deducibili dal reddito d’impresa e ai fini IRAP secondo specifiche modalità, diverse a seconda del sistema di rimborso adottato .
In caso di di rimborsi analitici, ossia con documentazione dettagliata da parte del dipendente, le spese di vitto e alloggio sono ammesse in deduzione
- per un ammontare non superiore ad euro 180,76 giornaliero per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.
- Salgono a euro 258,23 per le trasferte all'estero.
Inoltre, se il dipendente è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di
potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
Per i rimborsi forfettari, invece, non sono previsti limiti massimi di deducibilità in capo all’impresa.
Tali costi vanno imputati in Conto Economico alla Vvoce B7 Costi per servizi
Sa ricordare che queste spese sono deducibili solo se inerenti l’attività lavorativa e in presenza di un incarico di trasferta nel quale siano dettagliati i luoghi e i tempi di tale attività.
Il riferimento normativo è l'art. 95 del TUIR (DLgs n. 917/1996).