Con la riformulazione dell'art. 51 del T.u. il legislatore ha riconfermato che le indennità o i rimborsi di spese di trasferta dovute al lavoratore dipendente per missioni nell'ambito del territorio comunale concorrono tutte alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei soli rimborsi di spesa di trasporto effettuati a mezzo di vettore a condizione che la spesa sia comprovata da idoneo documento giustificativo.