L'esercizio dell'attività per essere occasionale deve essere priva dei requisiti dell'abitualità e della professionalità, cioè deve essere assolutamente saltuaria ed episodica.
L'attività è occasionale inoltre se, diversamente dal lavoro dipendente o parasubordinato (rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) viene svolta in totale autonomia, e con modalità di esecuzione non organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.
Dal punto di vista civilistico il lavoro autonomo occasionale, (o "contratto d’opera" ) è previsto dal codice civile all’articolo 2222, e si realizza quando "una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione".
Questo tipo di prestazione di lavoro puo essere svolta da chiunque senza limiti di reddito.
Fanno eccezione i professionisti iscritti ad albi o ordini professionali, i quali non possono rendere prestazioni occasionali ma sono tenuti ad aprire partita IVA, anche per svolgere una prestazione occasionale singola.
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Dal punto di vista fiscale e previdenziale:
Dal 2003 al 2017 il lavoro occasionale effettuato da specifiche categorie di lavoratori è stato definito anche accessorio e poteva essere retribuito, se entro una soglia massima annuale, con i voucher INPS cartacei di importo fisso per ogni ora di prestazione, che permettevano il contestuale versamento dei contributi previdenziali e INAIL
La procedura è stata sostituita da giugno 2017 con un sistema telematico definito
sempre gestiti dall'INPS come intermediario tra datore di lavoro e prestatore d'opera, e sempre con precisi limiti economici di utilizzo e di tipologia di prestazione.
La disciplina è stata recentemente modificata dalla legge di bilancio 2023 (Legge 197 2022) Vedi i dettagli in Prestazioni occasionali 2023 nuove istruzioni