Il versamento dei contributi, attualmente stabiliti nella misura del 13,50% (6,75% a carico del preponente e 6,75% a carico dell'agente) con un minimale ed un massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante che ne è responsabile anche per la parte a carico dell'agente.
l contributo minimo annuo è stabilito, dal 1 gennaio 2008 in euro 759,00 Euro per l'agente monomandatario ed in euro 381,00 Euro per l'agente plurimandatario che aumentano dal 1 gennaio 2010 rispettivamente a 789,00 e 396,00 . L'integrazione è a totale carico della ditta preponente. Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:
I massimali previdenziali annui, sempre a partire dal 1 gennaio 2008, sono stabiliti in 26.603,00 Euro per l'agente impegnato contrattualmente ad esercitare l'attività per un solo preponente ed in 15.202,00 Euro per l'agente senza rapporto esclusivo che passano dal 1 gennaio 2010 rispettivamente a 27.667,00 e 15.810,00.
Nel caso di agenti operanti in Società tale massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci.
Nel caso in cui all'agente, nel corso dell'anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto senza esclusiva in uno esclusivo o viceversa, i contributi dovranno essere versati tenendo in considerazione i versamenti già effettuati nei periodi precedenti alla variazione stessa.