Se membro del Consiglio di Amministrazione sì. Se invece è amministratore unico o socio illimitatamente responsabile vi è assolutamente incompatibilità in quanto si verifica la cosiddetta "immedesimazione organica".
Viene a mancare, cioè, il presupposto giuridico della bilateralità del rapporto, con due distinti centri di interesse contrapposti che costituiscono la base del rapporto di lavoro.