Sì, lo ha ammesso la sentenza n. 520 del 6 Dicembre 2002 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto la validità della costituzione in giudizio a mezzo spedizione postale del plico.
Inoltre una recente Sentenza della Corte di Cassazione (n.24517 del 20 novembre 2009) ha chiarito che nel caso di notificazione del ricorso (o dell'appello) a mezzo del servizio postale, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio non è necessario il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale.
Cio' perchè nonostante la previsione dell'art. 22 del Dlgs 546/1992 l'avviso di ricevimento della raccomandata può essere restituito anche successivamente alla scadenza del termine utile per la costituzione in giudizio e pertanto la mancanza di tale documento non può determinare l'inammissibilità della costituzione medesima ma piuttosto, un controllo più accurato nelle ipotesi in cui l'intimato non si sia costituito in giudizio per accertare che tale situazione possa dipendenre da un difetto della notifica a mezzo posta.