E' possibile portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2021(anno di imposta 2020) l'acquisto di un box auto, un garage o un posto auto? In generale, per i box e i posti auto è riconosciuta nelle dichiarazioni dei redditi un'agevolazione al 50%:
La detrazione per l’acquisto del box spetta per le spese
L’agevolazione è subordinata alle condizioni riportate nella seguente tabella:
CONDIZIONI DETRAZIONE ACQUISTO BOX AUTO |
deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione |
deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione |
è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori in quanto questi ultimi non sono agevolabili. |
Attenzione: per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o, in assenza, di un preliminare d’acquisto registrato, in cui è indicato il vincolo pertinenziale. È necessario, però, che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione.
Per usufruire della detrazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia. Queste spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata.
Per usufruire della detrazione per l’acquisto e la costruzione del box auto, il proprietario deve essere in possesso dei seguenti documenti:
acquisto box auto |
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costruzione del box pertinenziale |
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Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box). Con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico. In tale situazione si può ugualmente usufruire della detrazione a condizione che:
Attenzione: fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione spetta anche al familiare convivente o al convivente more uxoiro che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta.
Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:
La condizione dell’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesta dalla norma può essere considerata comunque realizzata nell’ipotesi particolare in cui il bonifico sia effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa.
Con la risposta di interpello n. 6 del 19 settembre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nei vari documenti di prassi il riferimento normativo al termine “realizzazione” di autorimesse o posti auto è stato sempre inteso come esecuzione di un intervento “ex novo” si tratta dell’unica fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione.
Pertanto nella fattispecie prospettata dall'istante, posto che il box auto che il contribuente ha acquistato deriva da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso dei locali da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e non da un intervento di “nuova costruzione”, lo stesso non risulta agevolabile.