Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.E' considerata valida anche la dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine di scadenza.
I termini sono diversi a seconda che ci si trovi nella seguenti diversi condizioni:
- Dichiarazione integrativa a favore. La dichiarazione integrativa puo' essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, barrando la casella "Dichiarazione integrativa a favore". In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione, ovvero richiesto a rimborso.
- Dichiarazione integrativa (altri casi). Tale dichiarazione puo' essere presentata barrando l'apposita casella per la "dichiarazione integrativa":
- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di minor reddito o, comunque, di un minor debito d'imposta o di un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni.
- nell'ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa per la correzione di errori od omissioni non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo.