Il regime fiscale applicabile ai riscatti dei fondi pensionistici, varia a seconda della loro tipologia.
- il riscatto erogato prima del pensionamento per effetto di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo.
La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutto la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
- il riscatto erogato prima del pensionamento per motivi diversi dalla perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previsti espressamente dalla normativa è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L'aliquota del 23% si applica non su tutto la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.