In caso di decesso dell'aderente ad una forma pensionistica complementare in costanza di attività lavorativa vale a dire prima del pensionamento, l'intera posizione individuale maturata all'interno della forma pensionistica complementare è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari indicati dall'aderente.
Gli eredi o i beneficiari possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla forma pensionistica complementare se si tratta di forma negoziale ovvero, qualora si tratti di forma pensionistica individuale, viene devoluta per la realizzazione di finalità sociali.