Il titolare dei diritti d'autore è, in via originaria, l'autore in quanto creatore dell'opera (oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori). I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.
La legge 22 aprile 1941, n. 633 agli articoli 6-11 stabilisce chi sono i soggetti del diritto di autore sia per le opere individuali che per quelle collettive.
Per le opere collettive viene previsto che autore dell'opera è chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.Per le elaborazioni è considerato autore l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Autore dell'opera, è considerato, salvo prova contraria, chi e' in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero e' annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.
Se l'opera e' stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di piu' persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.