Il diritto d'autore nasce automaticamente con la creazione dell'opera.
La protezione dei diritti di autore è contenuta nella L. 22 aprile 1941, n. 633 che all'art. 1 enuncia quali sono le opere protette.
Il diritto di autore viene protetto per le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica,
alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono protette come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica.
Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399. nonche' le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.