La procedura di pignoramento su beni e crediti di un debitore deriva dall'esistenza e relativa notifica al debitore stesso, di un titolo esecutivo . I titoli esecutivi sono ad esempio le cambiali , gli assegni, gli atti notarili , sentenze di tributnale , scritture private autenticate, cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi e decreti ingiuntivi contenenti un obbligo al pagamento di denaro che non sia stato onorato.
Possono essere pignorati beni mobili, immobili (on la prima casa) e crediti, sia nella disponibilità del debitore che disponibili presso soggetti terzi .
La procedura parte da una verbalizzazione da parte dell'ufficiale giudiziario dell'elenco dei beni del debitore che possono essere facilmente liquidabili per l'estinzione del debito (In primis, oggetti preziosi, titoli di credito, dispositivi elettronici) .
Il verbale contiene anche un ingiuzione verso il debitore a non sottrarre tali beni dalla garanzia del credito . Il debitore è tenuto a dichiarare la propria residenza o domicilio e puo chiedere di sostituire i beni o i crediti ogggetto di pginoramento con denaro contante per alm,ento un quinto del credito , comprensivo di interessi e spese. Copia del verbale della titolo esecutivo e del precetto vanno consegnati al creditore. che ne deve depositare copia in cancelleria del tribunale entro 15 giorni . adal 31.3.20145 tale deposito avviene solo informa telematica.
La normativa di riferimento sul pignoramento è la seguente: