Gli studi di settore continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti con ricavi e compensi dichiarati inferiori alla soglia prevista per ciascuno studio di settore, così come definita dal relativo decreto di approvazione (o revisione); tale limite non potrà però essere superiore a 7,5 milioni di Euro (in precedenza il limite era di 5.164.568,99; v. art. 10 comma 4° della Legge cit.).