L’imposta di successione è determinata dall’ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell’erede.
Sono in vigore le seguenti aliquote:
Le franchigie si applicano in capo a ciascun beneficiario.
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota eccedente la franchigia di 1.500.000 euro, questo indipendentemente dal grado di parentela intercorrente tra il disponente ed il beneficiario. Le franchigie, comunque, non si possono mai cumulare tra loro.
La franchigia verrà aggiornata ogni quattro anni, in base all’indice del costo della vita.
Nel caso di trasferimento riguardante immobili vi è anche l'imposta ipotecaria e catastale rispettivamente del 2 e dell'1 per cento, da applicarsi in misura fissa (200,00 euro ciascuna) se il beneficiario o donatario possiede i requisiti "prima casa".
Schematicamente:
Grado di parentela | Franchigia esente | Aliquote sull’eccedenza |
Coniuge e parenti in linea retta | 1 milione di euro | 4% |
Fratelli e sorelle | 100 mila euro | 6% |
Altri parenti fino al 4° grado e affini fino al 3° grado | Nessuna franchigia | 6% |
Altri soggetti | Nessuna franchigia | 8% |
Nel caso di erede portatore di handicap grave la franchigia è di 1.500.000 euro | ||
Nel caso di trasferimento immobiliare, prima di presentare la dichiarazione di successione, occorre calcolare e versare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo e laa tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie) |