L'intermediario che riceve dall'Agenzia delle Entrate la richiesta di dati relativi al contribuente "ne dà notizia immediata al soggetto interessato" (art. 32 comma 1° n. 7 DPR n. 600/1973).
Si tratta di una specie del più generale obbligo informativo che la legge ha previsto per consentire al contribuente di predisporre le difese più appropriate a proposito delle indagini creditizie e finanziarie iniziate nei suoi confronti.