Le cessioni dei fabbricati strumentali sono assoggettate ai fini IVA ad un generale regime di esenzione, salvo le seguenti eccezioni che sono pertanto imponibili:
- cessioni effettuate dalle imprese costruttrici e di ristrutturazione per gli immobili ceduti non oltre i quattro anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero edilizio.
- cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta che hanno diritto ad esercitare la detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti in misura non superiore al 25%.
- le cessioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arti o professioni(privati consumatori finali).
- in caso di opzione da parte dei soggetti interessati alla cessione, da far constare nell'atto di vendita.
L'imposta di registro: si applica nella misura fissa di euro 168, sia per le cessioni assoggettate ad IVA che per quelle esenti dall'imposta.
Le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura complessiva del 4% (3% catastale, 1% ipotecaria ).