Domanda e Risposta Pubblicata il 14/02/2010

Quando una attività puo' considerarsi prosecuzione della precedente per beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla Finanziaria per le nuove attività?



Si ritiene che puo' considerarsi mera prosecuzione dell'attività in precedenza esercitata quell'attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti.

L'indagine diretta ad accertare la novità dell'attività intrapresa,  deve comunque essere operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata. Su di un piano diverso rileva la disposizione contenuta nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 13, in base alla quale non è possibile fruire del regime agevolato qualora sia stata esercita, nei tre anni precedenti, una qualsiasi attività artistica o professionale .( Circ. n. 8 del 26 gennaio 2001).

Si ricorda infatti che il comma 2, lettera b), dell'articolo 13 della legge 29 dicembre 2000, n. 388, dispone che è possibile accedere al regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo a condizione che "l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo...".


TAG: