Il regime delle plusvalenze finanziarie su titoli partecipativi e strumenti finanziari ha subito nel corso del 2005 diverse modifiche. Da ultimo l'art. 1, c. 33, L. 24.12.2007 con decorrenza dal 1° gennaio 2008.
Per effetto di tali modifiche la percentuale di esenzione delle plusvalenze su partecipazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 87 del TUIR sono le seguenti:
Per le imprese soggette a Irpef, ove ricorrano i presupposti dell'esenzione della plusvalenza realizzata, questa compete comunque nella misura del 60 per cento per le plusvalenze realizzate sino al 31 dicembre 2008, nella misura del 50,28% dal 1 gennaio 2009.