La tassa annuale dovuta sui libri sociali è prevista dall'art. 23, nota 3, Tariffa DPR n. 641/72.
E' dovuta dalle società di capitali
- spa, srl e sapa anche se in liquidazione ordinaria o anche se sottoposte a procedure concorsuali (con esclusione delle società fallite),a condizione che permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile. Sono invece esonerati:
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
- le società di capitali dichiarate fallite.