Possono presentare il modello 730 i produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinari o), IRAP e IVA.
Possono presentare il modello 730 anche i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca.
Gli agricoltori come noto pagano le imposte sui redditi catastali dei terreni e non sui redditi effettivi.
Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.
I redditi agrari e domenicali devono essere indicati nel Quadro A del modello 730 che deve essere utilizzato da:
- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita.
- l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto
- il socio, il partecipante dell’impresa familiare o il titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.