Domanda e Risposta Pubblicata il 27/02/2010

Tempo di lettura: 1 minuto

Gli errori e le omissioni che incidono sul pagamento dell'IRPEF come sono sanzionabili?



Le sanzioni sugli errori ed omissioni di redditi nelle dichiarazioni, che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo sono di diverso ammontare in relazione alla circostanza che l' errore sia rilevabile o meno dall'Agenzia in sede di controllo formale delle dichiarazioni.

Piu' precisamente:

A) Gli errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte ovvero l'indicazione in  misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di crediti di imposta, fino a che   non sono stati rilevati dall’Amministrazione finanziaria,  in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973),  possono essere  regolarizzata con il pagamento di una sanzione ridotta, invece di quella  prevista pari al del 30 per cento della maggiore imposta  o del minor credito utilizzato.

La sanzione ridotta è pari al 3 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all’anno successivo:


• venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno  per giorno;


• venga presentata una dichiarazione integrativa.


B) Gli errori invece che non sono rilevabili dall’Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi,  errata determinazione di redditi,  esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall’imponibile, sono sanzionati con un importo minimo pari al al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è puo' essere ridotta al 10 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della  dichiarazione relativa all’anno successivo:


• venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;


• venga presentata una dichiarazione integrativa.


Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un’unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.


TAG: