Si. Il problema della deducibilità da parte di un professionista dell'acquisto di un "marchio" per fruire del buon nome dello studio titolare del marchio, è stato affrontato positivamente dalla risoluzione n.30/E del 16 febbraio 2006 emanata a seguito di interpello.
La risoluzione individua le corrette modalità di deduzione delle somme corrisposte da un professionista per l'acquisto di un "marchio", nell'esercizio della sua attività professionale e afferma che che, tale costo, sostenuto per fruire del "buon nome" dello studio titolare del "marchio" e quindi in sostanza per incrementare la propria clientela, è senz'altro inerente all'esercizio dell'attività professionale svolta e, pertanto, deducibile nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, secondo il principio di cassa.
Per il percettore,titolare del marchio, il reddito sarà inquadrato tra i redditi diversi e l'operazione di cessione sarà assoggettata ad Iva.