Produce reddito di lavoro autonomo l'esercizio di arti e professioni in forma associata, semprechè l'associazione non assuma la forma di società di capitali, di s.n.c. o s.a.s., in quanto il reddito prodotto da tali tipi di società è in ogni caso considerato reddito di impresa. I redditi prodotti delle società tra professionisti, costituite ai sensi del D.Lgs. 96/2001 per l'esercizio in forma associata della professione di avvocato, costituiscono redditi di lavoro autonomo (Ris. Min. 28 maggio 2003 n. 118/E).
L'equiparazione fiscale del reddito degli studi associati a quello delle società semplici, operata dallart.5 del DPR 917/1986, non comporta un mutamento della natura del reddito. Solo i redditi conseguiti dalle società commerciali sono considerati in ogni caso redditi dimpresa, qualunque sia la natura dellattività esercitata.