La legge prevede che il fallito è ammesso alla esdebitazione qualora sussistano determinate condizioni consistenti:
- nell'avere cooperato con gli organi della procedura;
- nel non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti;
- nell'aver consegnato al curatore la propria corrispondenza come previsto dall'art. 48 L.F.
- nel non avere tenuto comportamenti penalmente rilevanti, quali distrazione dell'attivo o esposizione di passività inesistenti, causazione o aggravamento del dissesto rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ricorso abusivo al credito ovvero nel non avere riportato condanne per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.