Domanda e Risposta Pubblicata il 24/12/2024

Spese per omaggi e IVA: quando e come si applica la detrazione?

di Rag. Pamela Furlanetto

Guida al corretto trattamento fiscale degli omaggi ai fini IVA



Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad eccezione dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione.

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Omaggi e trattamento IVA: beni rientranti nell’attività propria dell’impresa

Le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività d’impresa seguono la disciplina generale dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72, il quale le considera “assimilate” alle cessioni “in senso stretto” e come tali imponibili IVA; ne consegue che, l’IVA è detraibile.

Ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 ai fini della base imponibile, il valore da prendere a riferimento è dato “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.

In merito alla documentazione per la cessione, la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni e in assenza di rivalsa, l’operazione può essere definita:

Per la documentazione delle operazioni al dettaglio soggette a memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (art. 2 del DLgs. 127/2015), risulta, tuttavia, consentita l’emissione della sola autofattura singola (e non anche di quella “mensile”) e non si potrà ricorrere al registro degli omaggi.

Ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica:

L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Per quanto riguarda i campioni gratuiti, sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:

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Iva e beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, vengono equiparate sempre alle spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.

L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.

Pertanto, l’IVA “a monte” è:

I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza.

Pertanto, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.

Le stesse regole valgono, altresì, per i servizi acquistati per essere resi a titolo di omaggio ai propri dipendenti e soggetti assimilati (indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto del servizio e successiva prestazione gratuita fuori campo IVA).

Se però gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione dell’imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile.

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Concessione di buoni acquisto - voucher

Sta diventando sempre più diffuso l’omaggio sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che consentono l’acquisto di vari beni e/o servizi negli esercizi convenzionati.

La disciplina IVA applicabile all’emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher è contenuta negli artt. 6-bis, 6-ter, 6- quater e 13 co. 5-bis del DPR 633/72 e si applica ai buoni emessi successivamente al 31.12.2018. Essa è stata infatti riformata dal DLgs. 141/2018 al fine di recepire le novità della direttiva 2016/1065/UE.

In base alle disposizioni richiamate, i voucher (o “buoni corrispettivo”) sono strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.

Inoltre, si distingue tra:

Pertanto, l’operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è utilizzato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi.

Trattamento ai fini delle imposte dirette dei voucher: La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza. Nel caso in cui i voucher siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono fringe benefit per i dipendenti in riferimento al co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.

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TAG: Oneri deducibili e Detraibili Adempimenti Iva