Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad eccezione dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione.
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Le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività d’impresa seguono la disciplina generale dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72, il quale le considera “assimilate” alle cessioni “in senso stretto” e come tali imponibili IVA; ne consegue che, l’IVA è detraibile.
Ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 ai fini della base imponibile, il valore da prendere a riferimento è dato “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.
In merito alla documentazione per la cessione, la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni e in assenza di rivalsa, l’operazione può essere definita:
Per la documentazione delle operazioni al dettaglio soggette a memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (art. 2 del DLgs. 127/2015), risulta, tuttavia, consentita l’emissione della sola autofattura singola (e non anche di quella “mensile”) e non si potrà ricorrere al registro degli omaggi.
Ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica:
L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Per quanto riguarda i campioni gratuiti, sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:
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Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, vengono equiparate sempre alle spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.
L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.
Pertanto, l’IVA “a monte” è:
I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza.
Pertanto, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.
Le stesse regole valgono, altresì, per i servizi acquistati per essere resi a titolo di omaggio ai propri dipendenti e soggetti assimilati (indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto del servizio e successiva prestazione gratuita fuori campo IVA).
Se però gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione dell’imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile.
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Sta diventando sempre più diffuso l’omaggio sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che consentono l’acquisto di vari beni e/o servizi negli esercizi convenzionati.
La disciplina IVA applicabile all’emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher è contenuta negli artt. 6-bis, 6-ter, 6- quater e 13 co. 5-bis del DPR 633/72 e si applica ai buoni emessi successivamente al 31.12.2018. Essa è stata infatti riformata dal DLgs. 141/2018 al fine di recepire le novità della direttiva 2016/1065/UE.
In base alle disposizioni richiamate, i voucher (o “buoni corrispettivo”) sono strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.
Inoltre, si distingue tra:
Pertanto, l’operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è utilizzato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi.
Trattamento ai fini delle imposte dirette dei voucher: La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza. Nel caso in cui i voucher siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono fringe benefit per i dipendenti in riferimento al co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.
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