Sì, è possibile modificare le mansioni di un lavoratore dipendente, ma ci sono regole e condizioni specifiche da rispettare. Secondo l'articolo 2103 del Codice Civile e le norme dei CCNL, ecco i punti principali da considerare:
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volonta' del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
È importante sottolineare che ogni modifica delle mansioni deve essere fatta nel rispetto della dignità del lavoratore e dei suoi diritti, e deve essere giustificata da ragioni organizzative, tecniche o produttive dell'azienda.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
ATTENZIONE Nelle ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità.
Conservazione del trattamento economico:
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Accordi individuali:
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.