In base alle informazioni fornite nei documenti, vediamo di seguito quali sono e come si calcola la retribuzione delle festività abolite, il periodo di maturazione e di fruizione
I giorni di festività abolite che hanno una speciale trattamento retributivo sono i seguenti
I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) generalmente compensano queste festività abolite con permessi retribuiti.
In particolare, solitamente, i CCNL prevedono 32 ore di permessi retribuiti all'anno per compensare le 4 festività abolite.
Questo equivale a 8 ore per ciascuna festività abolita (8 ore x 4 = 32 ore).
Di solito, questi permessi maturano dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
Il calcolo mensile risulta 32 ore / 12 mesi = 2,67 ore al mese
La retribuzione di questi permessi segue generalmente le stesse modalità delle ferie.
Registrazione:
Nel cedolino paga, queste ore vengono registrate separatamente dalle ferie e dagli altri tipi di permessi.
Esempio
Ex-festività maturate a novembre:
Godimento:
I permessi per ex-festività devono essere goduti come permessi retribuiti.
Molti CCNL prevedono che debbano essere utilizzati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Se non goduti entro il termine stabilito, questi permessi devono essere liquidati in busta paga.
È importante notare che le modalità esatte di calcolo e gestione delle ex-festività possono variare leggermente da un CCNL all'altro.
Quindi, è sempre consigliabile consultare il CCNL specifico applicato per avere informazioni precise sulle modalità di calcolo, godimento e eventuale monetizzazione di questi permessi.