Domanda e Risposta Pubblicata il 29/11/2024

Quali sono i limiti di deducibilità per le imprese delle spese di trasferta dei dipendenti

di Intelligenza Artificiale Banca Dati FiscoeTasse

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Sulla base delle informazioni fornite nel documento "I fringe benefits e rimborsi spese 2024 (eBook)", i limiti di deducibilità per le imprese delle spese di trasferta dei dipendenti sono i seguenti:

Trasferte fuori e all'interno del Comune

  1. Trasferte fuori dal comune:
    • Rimborso analitico per spese di vitto e alloggio: Deducibile entro il limite di € 180,74 al giorno per le trasferte in Italia e di € 258,22 al giorno per quelle all'estero.
    • Rimborso chilometrico per auto del dipendente: Deducibile entro le tariffe ACI relative ad auto fino a 17 cavalli fiscali o a 20 cavalli fiscali se a diesel.
    • Rimborso spese di noleggio auto sostenute dal dipendente: Deducibile entro le tariffe di noleggio relative ad auto fino a 17 cavalli fiscali o 20 se a diesel.
    • Altre spese, anche non documentate, purché analiticamente attestate dal soggetto in trasferta: Deducibili integralmente.
  2. Trasferte all'interno del comune:
    • Rimborso analitico per spese di viaggio e trasporto: Deducibile integralmente.
    • Rimborso chilometrico per auto del dipendente: Deducibile integralmente.
    • Altri rimborsi: Deducibili integralmente.

Note importanti

È importante notare che:

  1. I limiti di deducibilità giornaliera pari a € 180,74 per le trasferte in Italia e a € 258,22 per quelle all'estero devono essere considerati al netto dell'IVA, che risulta interamente detraibile a partire dall'1/9/2008.
  2. Le spese sostenute con auto di proprietà del lavoratore dipendente sono considerate spese documentate, a condizione che l'utilizzo del veicolo sia stato preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
  3. Le indennità di trasferta e le indennità chilometriche sono indeducibili, mentre se il dipendente è stato autorizzato all'utilizzo dell'auto di proprietà o noleggiata, i relativi costi di impiego sono deducibili negli stessi limiti previsti ai fini delle imposte sui redditi.

Questi limiti si applicano alle imprese che operano in regime di contabilità ordinaria. Le regole possono variare per regimi fiscali specifici o per particolari tipologie di imprese.

 


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