Per espressa previsione del primo comma dell’art. 1588 c.c., il conduttore è anche responsabile per la perdita od il deterioramento della cosa derivante da incendio. E dunque, anche l’incendio costituisce evento imputabile al conduttore, salva la prova che esso si sia verificato per caso fortuito o per forza maggiore e cioè nonostante l’adozione, da parte del conduttore, delle misure suggerite dalla comune prudenza, idonee a impedirlo o a circoscriverne gli effetti.
In sostanza, anche l’incendio è considerato una delle possibili cause della perdita o del deterioramento della cosa, di cui il conduttore è chiamato a rispondere, se non prova che esso si è prodotto in seguito al verificarsi di un fatto imprevedibile od inevitabile e per ciò estraneo ai suoi doveri di custodia. Con la conseguenza che l’incendio per nulla si differenzia da ogni altra ipotesi di perdita o di deterioramento della cosa locata, dovendosi per perdita intendere anzitutto la distruzione totale o parziale della cosa locata, e per deterioramento la degradazione qualitativa o quantitativa della cosa locata che comporti una diminuzione del godimento, riconducibile alla fattispecie della impossibilità parziale sopravvenuta della obbligazione di far godere la cosa locata, che deve essere eliminata attraverso l’esecuzione delle necessarie opere di riparazione, a norma degli artt. 1576 e 1577 c.c.[1]
Per la giurisprudenza, si vedano Cassazione 17 dicembre 2010, n. 25644; Cassazione 17 maggio 2010, n. 11972; Cassazione 25 luglio 2008, n. 20434; Cassazione 21 ottobre 2005, n. 20357; Cassazione 3 ottobre 2007, n. 20751; nonché Tribunale di Bari, 8 marzo 2012, n. 855, per il quale l’art. 1588 c.c., stabilisce una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell’incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata, rimane a suo carico.
Estratto da: Manuale delle locazioni commerciali e abitative – libro di carta
[1] Provera, op. cit., sub art. 1588 c.c.
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