Domanda e Risposta Pubblicata il 25/11/2024
Nel caso di accoglimento dell'istanza di autotutela come procede l'ufficio?
L'iter dell'ufficio nel caso di accoglimento dell'istanza di autotutela: la risposta della Banca dati "intelligente"
Nel caso di accoglimento dell'istanza di autotutela, l'ufficio procede seguendo questi passaggi:
- Emissione del provvedimento di autotutela: L'ufficio emette un atto formale che annulla totalmente o parzialmente l'atto originario ritenuto illegittimo o infondato.
- Comunicazione al contribuente: L'ufficio notifica al contribuente il provvedimento di autotutela, specificando le motivazioni dell'accoglimento e gli effetti che ne derivano.
Annullamento totale o parziale:
Annullamento totale o parziale:
- In caso di annullamento totale, l'atto originario viene completamente eliminato.
- In caso di annullamento parziale, vengono rettificate solo alcune parti dell'atto, mantenendo valide le altre.
- Rettifica della posizione fiscale: L'ufficio aggiorna i propri sistemi informativi per riflettere la nuova situazione fiscale del contribuente.
- Eventuale rimborso: Se il contribuente ha già versato somme non dovute in base all'atto annullato, l'ufficio avvia la procedura di rimborso.
- Sgravio delle somme iscritte a ruolo: Se l'atto annullato aveva già generato un'iscrizione a ruolo, l'ufficio provvede allo sgravio delle somme corrispondenti.
- Cessazione delle procedure di riscossione: Se erano in corso procedure di riscossione, queste vengono interrotte.
- Eventuale emissione di un nuovo atto: Se l'annullamento è dovuto a vizi formali, l'ufficio potrebbe emettere un nuovo atto corretto, nei limiti dei termini di decadenza previsti dalla legge.
- Archiviazione del contenzioso: Se era pendente un ricorso relativo all'atto annullato, l'ufficio dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Comunicazione ad altri enti: Se necessario, l'ufficio comunica l'esito dell'autotutela ad altri enti coinvolti (es. Agente della riscossione).
Conclusioni
È importante notare che, come stabilito dall'art. 10-quater del D.Lgs. 220/2023:
"L'esercizio del potere di autotutela obbligatoria non preclude l'emanazione di un nuovo atto nel rispetto dei limiti previsti per l'attività di accertamento o di riscossione dalle singole leggi d'imposta."
Quindi, l'ufficio potrebbe, in alcuni casi, emettere un nuovo atto corretto, sempre nel rispetto dei termini di legge.