La questione dell'impugnabilità dell'atto di autotutela davanti al giudice tributario è stata oggetto di evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Ecco un quadro aggiornato della situazione:
Modifiche recenti:
Il D.Lgs. n. 220/2023 ha introdotto importanti novità, modificando l'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Ora è espressamente prevista l'impugnabilità:
a) del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi di autotutela obbligatoria (art. 10-quater L. 212/2000)
b) del rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi di autotutela facoltativa (art. 10-quinquies L. 212/2000)
Limiti all'impugnazione:
Nonostante la possibilità di impugnare il rifiuto di autotutela, il sindacato del giudice tributario è limitato.
In particolare:
Evoluzione giurisprudenziale:
La Corte di Cassazione ha avuto orientamenti contrastanti nel tempo:
Situazione attuale:
Con le recenti modifiche legislative, l'impugnabilità del rifiuto di autotutela è ora espressamente prevista, ma con i limiti sopra indicati.
Considerazioni pratiche:
L'impugnazione del diniego di autotutela non può essere utilizzata come mezzo per aggirare i termini di impugnazione dell'atto originario ormai scaduti.
In conclusione, sebbene l'impugnabilità del rifiuto di autotutela sia ora prevista dalla legge, il suo utilizzo è circoscritto a situazioni specifiche e non può essere considerato un mezzo ordinario di tutela del contribuente contro atti impositivi divenuti definitivi.