Il concetto di "tempestività" nella segnalazione da parte di Sindaci e Revisori è stato recentemente chiarito dal Correttivo-ter, introducendo precisi termini temporali per l’esonero o l’attenuazione delle loro responsabilità in caso di crisi aziendale. Di seguito un estratto dal libro Gli obblighi di sindaci e revisori nella prevenzione e gestione della crisi
L’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 25-octies C.C.I.I., ultimo periodo, recentemente introdotto dal Correttivo-ter, consente oggi di definire in termini temporali il concetto di “tempestività” della segnalazione, prima lasciata alla valutazione dell’Organo di Controllo; infatti “la segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’Organo di Controllo o di revisione”. Non sfuggirà al lettore attento che, nel richiamare le condizioni in cui versa l’impresa, tali da far emergere l’obbligo della segnalazione (crisi o insolvenza) in capo a sindaci e revisori, ai fini della “tempestività” da invocare per l’esonero o attenuazione delle responsabilità viene richiamata unicamente quella di “crisi” di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e non anche quella di insolvenza di cui alla lettera b).
Dalla lettura combinata dell’art. 2 comma 1 (definizioni) e del riformulato secondo comma dell’art. 25-octies C.C.I.I. ne deriva che:
Estratto dal libro Gli obblighi di sindaci e revisori nella prevenzione e gestione della crisi