Nel contesto delle attività commerciali e professionali in Italia, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è un documento che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività economica in modo rapido, senza attendere l’autorizzazione preventiva della Pubblica Amministrazione. In questo articolo, analizzeremo se l’intermediario assicurativo sia soggetto all’obbligo di presentazione della SCIA e in quali contesti normativi si inserisca tale adempimento.
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L’attività di intermediazione assicurativa in Italia è regolata dal Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209 del 2005) e dalla vigilanza dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Gli intermediari assicurativi sono obbligati ad essere iscritti al Registro Unico degli Intermediari (RUI), suddiviso in diverse sezioni (A, B, C, D, E e F), in base al ruolo svolto.
L’iscrizione al RUI è una condizione necessaria per poter operare come intermediario assicurativo, e per ottenerla è necessario soddisfare una serie di requisiti professionali, morali e di formazione. L'intermediario assicurativo, quindi, opera in un regime di vigilanza strettamente regolato, che differisce in molti aspetti da quello di altre attività commerciali.
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è una dichiarazione che permette l'avvio di attività economiche o produttive in modo immediato, senza attendere il rilascio di licenze o autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione. La SCIA si presenta allo sportello SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune competente o, in alcuni casi, tramite la Camera di Commercio.
La SCIA è richiesta per numerose attività economiche e commerciali, come negozi, ristoranti, imprese di costruzioni e servizi vari. Tuttavia, alcune professioni regolamentate da specifici ordini o albi professionali possono essere esentate da questo obbligo, in quanto soggette a norme di iscrizione differenti.
L’intermediario assicurativo, iscritto al RUI e operante sotto la vigilanza dell’IVASS, non è tenuto a presentare la SCIA per esercitare la sua attività. La disciplina dell’intermediazione assicurativa è esclusivamente regolata dalle norme settoriali previste dal Codice delle Assicurazioni Private e dalla relativa regolamentazione IVASS. In particolare, l’intermediario assicurativo deve iscriversi al RUI e soddisfare i requisiti previsti per legge (come formazione, requisiti di onorabilità e competenze professionali), ma l'iscrizione al RUI sostituisce il tradizionale obbligo di presentazione della SCIA.
Per poter esercitare legalmente l'attività di intermediazione assicurativa, l'iscrizione al RUI rappresenta di fatto l'adempimento fondamentale e necessario, che nella maggior parte delle altre attività sarebbe rappresentato dalla SCIA. L'IVASS, infatti, ha il compito di vigilare e verificare il possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti per l'iscrizione al registro, rendendo superflua l’ulteriore presentazione della SCIA al Comune o alla Camera di Commercio.
Quindi, l'intermediario assicurativo, una volta ottenuta l’iscrizione al RUI, può operare su tutto il territorio nazionale, senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni locali o comunali per lo svolgimento della sua attività, a differenza di altre categorie economiche.
Tuttavia, vi sono situazioni specifiche in cui un intermediario assicurativo potrebbe trovarsi a dover presentare una SCIA, ma tali situazioni riguardano eventuali attività accessorie o ulteriori rispetto all’attività assicurativa. Ad esempio, se un intermediario apre un’agenzia che, oltre all’attività di intermediazione assicurativa, svolge anche altre attività commerciali (ad esempio vendita di prodotti finanziari o consulenza non regolamentata), queste potrebbero richiedere la presentazione della SCIA come qualsiasi altra impresa.
Vale la pena sottolineare che la necessità di presentare la SCIA riguarda prevalentemente attività commerciali e produttive non regolamentate da specifici albi o registri. Le professioni che richiedono l’iscrizione a un albo (ad esempio avvocati, commercialisti, medici) sono generalmente escluse dall’obbligo della SCIA per l’esercizio della loro professione, in quanto l’iscrizione all’albo o registro rappresenta un atto autorizzativo sufficiente. Gli intermediari assicurativi rientrano in questo tipo di eccezione.
L’intermediario assicurativo iscritto al RUI non è tenuto a presentare la SCIA per l’avvio della sua attività. L'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, gestito dall'IVASS, è l’unico adempimento necessario per poter operare legalmente nel settore delle assicurazioni. Tale iscrizione garantisce che l’intermediario possieda tutti i requisiti tecnici, morali e formativi richiesti per la tutela del consumatore e per la corretta gestione dell’attività.
Tuttavia, nel caso in cui l'intermediario svolga altre attività economiche o commerciali non direttamente legate all'intermediazione assicurativa, potrebbe essere richiesto l’adempimento della SCIA per quelle attività specifiche.
L'attenzione alle normative settoriali e alle disposizioni locali è fondamentale per evitare sanzioni amministrative o complicazioni nell'avvio e nella gestione di un'attività economica in Italia.