Domanda e Risposta Pubblicata il 19/09/2024

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Incentivi assunzione e licenziamenti per superamento del comporto: sono compatibili?

Normativa e prassi INPS sulla possibilità di utilizzo degli sgravi per le assunzioni in presenza di licenziamenti per superamento del periodo di comporto



Gli incentivi contributivi per l’assunzioni   rappresentano una misura di agevolazione per i datori di lavoro

 Tuttavia tra le le condizioni che devono essere rispettate affinché il datore di lavoro possa beneficiare di questa misura generalmente  la norma stabilisce che il beneficio spetta a quei datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (G.M.O.) o a licenziamenti collettivi. La ratio della norma è evitare che i datori di lavoro licenzino lavoratori per poi usufruire di agevolazioni per nuove assunzioni, contrastando così pratiche opportunistiche.

In questa ottica, un licenziamento individuale per G.M.O., ovvero motivato da ragioni economiche, tecniche o organizzative, impedisce l’accesso all’esonero contributivo.  Sorge il dubbio   che il divieto sia applicabile anche in una situazione diversa quale il licenziamento per superamento del periodo di comporto, ossia quel licenziamento che avviene quando un lavoratore supera il periodo massimo di assenza dal lavoro per malattia o infortunio previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile.

Licenziamento per Superamento del Periodo di Comporto

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto non è determinato da ragioni economiche o organizzative del datore di lavoro, bensì da una condizione soggettiva del lavoratore.

 In sostanza, questo licenziamento si verifica quando il lavoratore, a causa di malattia o infortunio, non è più in grado di rendere la prestazione lavorativa per un periodo di tempo che supera quello stabilito dal CCNL di riferimento .Leggi in merito Periodo di comporto cosa vuol dire?

 È quindi una situazione in cui, pur essendo il datore di lavoro estraneo alla causa dell’assenza, si rende necessario interrompere il rapporto di lavoro per l’impossibilità sopravvenuta di riprendere la normale attività.

Sul tema leggi anche:

Per approfondire il tema del licenziamento e superamento del periodo di comporto ti possono interessare i seguenti commenti a sentenze di Cassazione: 

"Comporto e fruizione delle ferie- Cass. n. 8372/2017 "

Periodo di comporto e onere prova - Cass 16392/2017"

Nonostante la sua natura soggettiva, la giurisprudenza ha spesso assimilato il licenziamento per superamento del periodo di comporto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Questo perché entrambi i tipi di licenziamento derivano da una condizione che rende impossibile la continuazione del rapporto di lavoro, sia essa legata a ragioni economiche (nel caso del G.M.O.) o a cause personali del lavoratore (nel caso del comporto).

Questa assimilazione ha portato alla nascita di dubbi riguardo all’applicabilità delle agevolazioni contributive nel caso in cui, nei sei mesi precedenti l’assunzione, vi sia stato un licenziamento per superamento del comporto.

 Se questo tipo di licenziamento fosse considerato alla stregua di un licenziamento per G.M.O., il datore di lavoro perderebbe il diritto all’esonero contributivo.

Una sentenza della Cassazione a sezione Unite però ha affermato una netta distinzione per questo tipo di licenziamento 

Vedi  su questo  "Periodo di comporto e licenziamento nullo - Sent. cass SU 12568/2018"

Chiarimenti  Circolare INPS 57/2023

Un chiarimento importante su questa questione è  anche arrivato dall’INPS con la Circolare n. 57 del 2023, in merito all’esonero contributivo per gli under 36 previsto dalla Legge 197/2022. La circolare fa riferimento anche alla normativa precedente, inclusa quella relativa agli under 30 (L. 205/2017), e afferma che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non deve essere considerato ostativo all’accesso all’esonero contributivo.

L’INPS sottolinea che il licenziamento per comporto si basa su una "impossibilità oggettiva" di proseguire il rapporto di lavoro a causa dell’inabilità del lavoratore, e non rientra nella categoria dei licenziamenti per G.M.O. che precluderebbero l’accesso agli incentivi. Pertanto, anche se tale licenziamento è stato in passato assimilato per alcune questioni a quello per giustificato motivo oggettivo, si tratta di una fattispecie distinta, in cui la natura del licenziamento non dipende da motivi economici o organizzativi.

Si può ragionevolmente ritenere che un licenziamento per superamento del periodo di comporto non precluda al datore di lavoro l’accesso ai vari  sgravio contributivo  per le assunzioni l

Fonte: Inps


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