L’iscrizione al Fondo di previdenza ENASARCO è un obbligo che riguarda gli agenti e i rappresentanti di commercio, siano essi operanti come singoli professionisti o all'interno di una società. La normativa stabilisce che devono iscriversi all'ENASARCO tutti coloro che operano in forma individuale, societaria o associativa, indipendentemente dalla tipologia giuridica della società (società di capitali o società di persone), purché i soci siano responsabili illimitatamente delle obbligazioni sociali.
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Gli agenti e i rappresentanti di commercio che lavorano sul territorio italiano per conto di aziende italiane o straniere, che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia, sono tenuti a iscriversi alla Fondazione ENASARCO. Vediamo alcuni esempi di società:
La responsabilità dell'iscrizione spetta alla ditta preponente, che deve provvedervi entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di agenzia. Al momento della prima iscrizione, vengono assegnati tre distinti numeri di identificazione:
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Anche i mandati di agenzia conferiti prima e dopo l’entrata in vigore del Regolamento delle attività istituzionali ad agenti operanti all’estero, già iscritti alla Fondazione al 31 dicembre 2003, sono soggetti a obbligo contributivo. Questo vale anche per le situazioni disciplinate dalle normative comunitarie.
Nel caso di preponenti stranieri senza sede o dipendenze in Italia, questi sono comunque tenuti a iscrivere alla Fondazione i propri agenti se questi operano abitualmente o svolgono una parte significativa della loro attività in Italia. Inoltre, è prevista la possibilità di iscrizione facoltativa per quegli agenti che, pur lavorando prevalentemente all’estero per una ditta straniera, desiderano comunque essere iscritti all’ENASARCO.
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