In caso di assenza a visita domiciliare di controllo il lavoratore deve presentare la documentazione giustificativa al datore di lavoro e anche all’Inps, se l’assenza è dovuta a motivi sanitari.
Va ricordato che la valutazione finale sulla giustificabilità o meno e i relativi provvedimenti spettano esclusivamente al datore di lavoro.
Se l'assenza dalla visita medica di controllo non è considerata giustificata scatta l’applicazione di sanzioni che consistono nel parziale o totale mancato indennizzo delle giornate di malattia da parte dell'INPS.
Il calcolo del mancato indennizzo avviene nel seguente modo:
• decurtazione per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza a visita fiscale di controllo non giustificata;
• decurtazione per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza a visita fiscale di controllo non giustificata;
• decurtazione per il 100% dell'indennità dalla data della terza assenza a visita fiscale di controllo non giustificata.
I datori di lavoro possono esaminare gli esiti delle valutazioni dei medici legali dell’Istituto sulla documentazione presentata dal lavoratore, in caso di assenza alla visita di controllo tramite l'applicativo per le visite fiscali (v.messaggio n. 1270 del 29 marzo 2019).
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