Domanda e Risposta Pubblicata il 05/08/2024

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La plusvalenza sugli immobili è tassabile anche se il Superbonus è condominiale?

di Redazione Fisco e Tasse

Dal 1 gennaio 2024 cambiano le regole per la vendita di immobili che hanno beneficiato del superbonus anche solo con lavori condominiali



Alla domanda ha risposto la circolare n. 13 del 13 giugno 2024 che ha precisato che la plusvalenza è tassabile anche nel caso che i lavori siano stati eseguiti nel condominio e non nell’unità venduta.

Recita infatti la circolare che “ non rileva la tipologia d’interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all’immobile oggetto di cessione; in altri termini, non occorre, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo ….., che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati anche interventi trainati, ma è sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso.”

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Ricordiamo che dal 1 gennaio 2024 per determinare la plusvalenza in caso di cessione di un immobile che ha beneficiato del Superbonus 110%, è necessario tenere conto delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.

Se l'immobile viene venduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori del Superbonus, la plusvalenza è tassabile (salvo alcune  eccezioni).

La plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto/costruzione dell'immobile, aumentato delle spese inerenti.

Nel caso di ristrutturazione con Superbonus che ha beneficiato dello sconto in fattura o cessione del credito:

    • Se la vendita avviene entro 5 anni dalla conclusione dei lavori:
      • Non si tiene conto delle spese relative al Superbonus 110%
    • Se la vendita avviene tra 5 e 10 anni dalla conclusione dei lavori:
      • Si tiene conto solo del 50% delle spese relative al Superbonus 110%

La plusvalenza così determinata può essere assoggettata a tassazione ordinaria o all'imposta sostitutiva del 26%.

La circolare chiarisce anche che  la plusvalenza riguarda la prima cessione d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest’ultima e dalla tipologia d’intervento effettuato.

Unica eccezione la plusvalenza non è tassabile se l'immobile è stato adibito ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo tra l'acquisto/costruzione e la vendita o è pervenuto per successione.


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