L'istanza d'interpello rappresenta uno strumento fondamentale a disposizione dei contribuenti per ottenere chiarimenti dall'Amministrazione finanziaria riguardo l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione di disposizioni tributarie in casi concreti e personali. Questo strumento è particolarmente utile in situazioni di incertezza normativa, permettendo al contribuente di agire con maggiore sicurezza e conformità alle leggi vigenti.
Il seguente articolo è un estratto dall’ebook Guida completa agli interpelli con Formulario (eBook) di Antonio Catullo
L'istanza d'interpello deve contenere:
a) i dati identificativi (compreso il codice fiscale) del contribuente o del suo eventuale rappresentante al quale si riferisce la questione interpretativa posta e nei cui riguardi dovrebbero prodursi gli effetti del parere reso dall'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, nel caso di dubbi riguardanti detrazioni e deduzioni di un costo/di una spesa, l'istanza deve contenere espressamente i dati del contribuente che intende beneficiare, nella propria dichiarazione dei redditi, della relativa detrazione/deduzione;
b) l'indicazione della specifica tipologia di interpello, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso); ricordiamo infatti che, per tutti i tipi di interpello, la finalità è rappresentata esclusivamente dall’acquisizione di “una risposta riguardante fattispecie concrete e personali” (cfr. art. 11, comma 1, dello Statuto);
c) le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
d) l'indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici;
e) la soluzione interpretativa proposta dal contribuente;
f) la sottoscrizione dell' istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell' articolo 63 del D.P.R. 600 del 1973; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata all'istanza.
La mancanza delle informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) comporta tout court l’inammissibilità dell’istanza; nel caso in cui le istanze siano carenti degli altri dati sopra indicati l'ufficio invita alla regolarizzazione il contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni a fornire le informazioni mancanti.7
Se il contribuente non provvede, l’istanza è dichiarata inammissibile (cfr. infra nel presente capitolo le altre cause di inammissibilità). La richiesta di regolarizzazione è notificata o comunicata al contribuente entro 30 giorni dalla consegna o ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente. Se mancano del tutto i recapiti del contribuente la notifica è eseguita presso quelli risultanti dai registri ufficiali di PEC o dall’anagrafe tributaria8.
Estratto dall’ebook Guida completa agli interpelli con Formulario (eBook) di Antonio Catullo
All’istanza devono essere allegati:
In relazione alla predetta documentazione è data facoltà al contribuente di presentare la stessa, oltre che in forma cartacea, anche su supporto informatico (ad esempio DVD, CD, etc.) sia nel caso di interpello presentato mediante consegna a mano, che tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento.
Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'Amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. Il contribuente deve trasmettere la documentazione integrativa con le modalità di presentazione consentite per l’istanza (preferibilmente su supporto informatico) ovvero deve chiarire i motivi della mancata esibizione.
Il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione così richiesta comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge10.
Secondo la novella introdotta dal menzionato decreto legislativo n. 219 del 2023, le notizie, i dati, le informazioni, gli atti, i registri e i documenti non forniti a seguito di richiesta in fase di istruttoria dell’istanza possono comunque essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede di accertamento e/o contenzioso11.
Estratto dall’ebook Guida completa agli interpelli con Formulario (eBook) di Antonio Catullo
Note:
7 Cfr. l’art. 3 del decreto interpelli.
8 Cfr. il § 4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 4 gennaio 2016.
9 Cfr. l’art. 3, comma 2, del decreto interpelli.
10 Cfr. l’art. 4 del decreto interpelli.
11 Cfr. l’art. 11, nuovo comma 8, dello Statuto; cfr. anche l’art. 6, comma 3 del decreto interpelli.
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