Il MEF in una sezione apposita del proprio sito istituzionale chiarisce dettagli sui pagamenti delle Entrate relativamente ai rimborsi con assegno.
Si replica ad una richeista di chiarimento per il rimborso spettante ad un soggetto deceduto che andrà versato aglie eredi, vediamo i dettagli.
Riguardo al pagamento dei rimborsi intestati a contribuenti deceduti, l'art 5 del DL n 73/2022 ha previsto che, nei casi di successione legittima, il rimborso sia pagato ai soggetti aventi diritto, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, come risultanti dalla dichiarazione di successione presentata.
In questi casi l’Agenzia delle entrate erogherà il rimborso con procedure automatizzate direttamente ai beneficiari, senza che sia presentata alcuna istanza.
Si precisa che, se i soggetti chiamati all’eredità intendono non ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto, possono darne comunicazione all’Agenzia utilizzando un servizio web disponibile nell’Area riservata del relativo sito internet.
Accedendo nell’Area riservata, previa autenticazione, occorre selezionare la scheda “Servizi” e poi la categoria “Rimborsi”.
In alternativa, è possibile utilizzare anche la casella di ricerca testuale.
Invece, nelle ipotesi di successione testamentaria o qualora la dichiarazione successione non sia stata presentata, l’ufficio territoriale dell’Agenzia competente per la lavorazione del rimborso chiederà agli interessati di produrre la documentazione idonea ad attestare la qualità di eredi.