Con le modifiche normative recenti la comunicazione del contribuente, per ottenere l’autotutela, non è più necessaria poiché l’ufficio deve procedere sia in quella obbligatoria che in quella facoltativa secondo il dispositivo della nuova normativa.
L’istituto tributario dell’autotutela è, attualmente, disciplinato dagli artt.10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) e 10-quinquies (Esercizio del potere di autotutela facoltativa) inseriti nello “Statuto del contribuente” (Legge 27 luglio 2000, n. 212) dalla riforma fiscale attuata con Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219 – “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente” - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/2024 ed entrato in vigore dal 18/01/2024.
Ciò, però, non significa che il contribuente non possa presentare una “comunicazione” in cui chiede all’ufficio di esercitare il potere di autotutela obbligatoria e facoltativa, non avendolo posto in essere, o che corregga il risultato ottenuto, con l’esercizio del potere di autotutela, in quanto errato.
Vediamo quindi in sintesi come presentare la comunicazione.
La comunicazione per l'autotutela può essere inviata tramite PEC o consegnata a mano all'ufficio competente per residenza o sede aziendale.
L'Agenzia delle Entrate permette anche la comunicazione informatica tramite l'area riservata del loro sito, accessibile con SPID, CIE o CNS.
Il contribuente può inviare fino a 10 file di massimo 20MB ciascuno in formato PDF o TIF/TIFF, firmati digitalmente in PAdES o CAdES.
Vantaggi del canale telematico:
Tipologie di comunicazioni dell'ufficio:
Strumenti telematici per il contribuente:
Periodi di sospensione delle comunicazioni:
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