Entro il 30 giugno occorre presentare, nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione IMU 2024.
A tal proposito è stato pubblicato il nuovo Modello IMU/IMPI 2024 con le relative istruzioni.
Il principio generale, ricordato anche dalle istruzione al modello, è quello che l'obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui:
- sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate,
- nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.
Si afferma nelle stesse istruzioni che la dichiarazione IMU deve essere presentata se:
- l'immobile gode di qualche riduzione,
- il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria
IMU 2024: quando spettano le riduzioni?
Vediamo i casi in cui la normativa IMU prevede delle specifiche riduzione dell'aliquota per le quali, in caso di cambiamenti, occorre presentare la relativa dichiarazione.
L’art. 1, comma 747 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 % nei seguenti casi:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. Sul comodato è bene anche ricordare che la Legge di conversione del Decreto Crescita ha abolito obbligo di invio della dichiarazione per la riduzione Imu sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado. L’eliminazione dell’obbligo di trasmettere la dichiarazione IMU segue la logica per la quale non è necessario che il contribuente attesti il possesso dei requisiti per beneficiare di agevolazioni il cui presupposto è già noto al Comune.
Inoltre, in tema di riduzioni, occorre altresì fare riferimento all’art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in base al quale a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà. Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’IMU è ridotta al 37,5 per cento.
Infine, la legge n. 160 del 2019 all’art. 1, comma 760, prevede che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.
Le istruzioni però specificano che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, per le quali l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, è ridotta al 75 per cento, è venuto meno l’obbligo dichiarativo dal momento che ormai i comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta da parte del contribuente.