L’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l’articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999 attribuiscono all’Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.
I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o, come vedremo, documentate.
Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di 6 anni e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili.
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Le rate del piano di ammortamento, il cui importo non può essere, di regola, inferiore a 50 euro, sono composte da:
- quota residua del carico affidato per la riscossione (imposta, sanzione, interessi);
- interessi di mora eventualmente maturati alla data di presentazione dell’istanza;
- c.d. “aggio” di riscossione, previsto solo per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 e calcolato, secondo le percentuali previste dalla legge, sulle somme di cui ai punti precedenti;
- interessi di rateizzazione, nella misura tempo per tempo vigente, calcolati alla data di definizione del piano (attualmente al 4,5% per ruoli di natura erariale e al 10,5% per ruoli previdenziali);
- diritti/spese di notifica dei documenti oggetto di rateizzazione (imputate integralmente sulla prima rata del piano);
- spese per azioni esecutive/cautelari eventualmente già intraprese (anch’esse imputate integralmente sulla prima rata del piano).
In caso di pagamento oltre la data di scadenza della rata è previsto anche il pagamento di:
- interessi di mora calcolati per il tempo intercorso tra la data di scadenza della rata e quella di pagamento;
- limitatamente ai carichi affidati in riscossione fino al 31 dicembre 2021 eventuale ulteriore “aggio” pro-rata calcolato nella misura piena
Occorre sottolineare che la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha previsto l’eliminazione degli oneri di riscossione (c.d. “aggio”) per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2022