Domanda e Risposta Pubblicata il 16/05/2024

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Mediatore immobiliare occasionale: quali sono gli obblighi?

di Redazione Fisco e Tasse

Svolgere l’attività di Mediatore Immobiliare in modo occasionale o discontinuo: obblighi e requisiti



L’attività di mediatore immobiliare può essere svolta in modo occasionale o discontinuo, a patto che si rispettino determinati requisiti e obblighi normativi.

Requisiti e Procedure

  1. Iscrizione nella Sezione del REA
    • È obbligatoria l’iscrizione nella sezione apposita del Repertorio Economico Amministrativo (REA) per la persona fisica che intende svolgere l’attività.
    • L’iscrizione deve essere effettuata per via telematica compilando e sottoscrivendo la sezione “SCIA - Moc” del modello Mediatori.
    • Nel modello deve essere indicata tassativamente la data di cessazione dell’attività. In assenza di questa informazione, l’iscrizione non sarà accettata.
  2. Periodicità della Comunicazione
    • La comunicazione dello svolgimento dell’attività occasionale o discontinua può essere presentata solo una volta l’anno.
    • Questa limitazione è importante per evitare un uso improprio delle norme previste per l’attività occasionale.
  3. Attività Occasionale per Imprese Europee
    • Le imprese appartenenti a uno degli Stati membri dell’Unione Europea possono svolgere attività di mediazione occasionale o discontinua in Italia anche se non hanno una sede nel territorio italiano.
    • In questi casi, non è necessario iscriversi al Registro delle Imprese o al REA.

Verifica dei Requisiti

Conclusione

Svolgere l’attività di mediatore immobiliare in modo occasionale o discontinuo è possibile, ma richiede il rispetto di specifici requisiti e obblighi. È fondamentale seguire le procedure indicate e mantenere i requisiti richiesti per evitare sanzioni e garantire una pratica professionale conforme alla legge.

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