Domanda e Risposta Pubblicata il 09/02/2024

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Fattura differita e fattura immediata: che differenza c'è?

di Redazione Fisco e Tasse

Vediamo la differenza tra fattura immediata e fattura differita e i codici da utilizzare per la fatturazione elettronica



La fattura differita, che costituisce di fatto un ripilogo di tutte le fatture emesse nei confronti di uno stesso soggetto, è un documento fiscale emesso in data diversa rispetto alla data della transazione. 

Si tratta di una fattura che contiene tutte le operazioni eseguite nello stesso mese verso lo stesso clieto o fornitore.

La fattura immediata è il documento che si riferisce a una singola transazione, registrata al momento in cui è avvenuta. 

Le due tipologie di fatture seguono anche una tempistica diversa di emissione, di seguito i dettagli.

Fattura elettronica differita: gli adempimenti

La fattura elettronica differita va emessa entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data della transazione

Essa si distingue per fattura relativa a:

Nel primo caso, sono richieste le seguenti informazioni specifiche:

Nel secondo caso la fattura riepilogativa dei servizi, invece del DDT, sarà necessario allegare una serie di documenti che attestino l’esecuzione della prestazione. 

Fattura elettronica differita: i codici da usare

Il sistema SDI dell’Agenzia delle Entrate dal 2021 ha introdotto un codice TD specifico:

In merito alla data operazione, secondo la circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, che conferma le direttive del Decreto IVA 633/72, è possibile inserire:

Infine per quanto riguarda il DDT (Documento di Trasporto) esso, ricordiamolo, attesta il trasferimento di un bene dal venditore all’acquirente.

Il DDT va allegato in copia alla fattura, e un'altra copia dovrà essere consegnata all’acquirente dal trasportatore o inviata direttamente tramite posta elettronica.

Nella fattura differita sarà quindi sarà necessario inserire i DDT relativi alle varie fatture riepilogate nella differita.

Fattura differita e immediata: che differenza c'é?

Ricordando che la fattura differita TD24 (ai sensi dell'art 21 comma 4 lettera a) del Dpr 633/72) è prevista come deroga al principio generale prescritto dal primo periodo del comma 4 dell’articolo, si specifica essa non è alternativa rispetto alla fattura immediata TD01. 

Il soggetto passivo potrà:

Fonte: Fisco e Tasse


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