La fattura differita, che costituisce di fatto un ripilogo di tutte le fatture emesse nei confronti di uno stesso soggetto, è un documento fiscale emesso in data diversa rispetto alla data della transazione.
Si tratta di una fattura che contiene tutte le operazioni eseguite nello stesso mese verso lo stesso clieto o fornitore.
La fattura immediata è il documento che si riferisce a una singola transazione, registrata al momento in cui è avvenuta.
Le due tipologie di fatture seguono anche una tempistica diversa di emissione, di seguito i dettagli.
La fattura elettronica differita va emessa entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data della transazione.
Essa si distingue per fattura relativa a:
Nel primo caso, sono richieste le seguenti informazioni specifiche:
Nel secondo caso la fattura riepilogativa dei servizi, invece del DDT, sarà necessario allegare una serie di documenti che attestino l’esecuzione della prestazione.
Il sistema SDI dell’Agenzia delle Entrate dal 2021 ha introdotto un codice TD specifico:
In merito alla data operazione, secondo la circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, che conferma le direttive del Decreto IVA 633/72, è possibile inserire:
Infine per quanto riguarda il DDT (Documento di Trasporto) esso, ricordiamolo, attesta il trasferimento di un bene dal venditore all’acquirente.
Il DDT va allegato in copia alla fattura, e un'altra copia dovrà essere consegnata all’acquirente dal trasportatore o inviata direttamente tramite posta elettronica.
Nella fattura differita sarà quindi sarà necessario inserire i DDT relativi alle varie fatture riepilogate nella differita.
Ricordando che la fattura differita TD24 (ai sensi dell'art 21 comma 4 lettera a) del Dpr 633/72) è prevista come deroga al principio generale prescritto dal primo periodo del comma 4 dell’articolo, si specifica essa non è alternativa rispetto alla fattura immediata TD01.
Il soggetto passivo potrà: