Domanda e Risposta Pubblicata il 21/11/2023

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Titolare effettivo nelle procedure concorsuali: come si individua?

di Redazione Fisco e Tasse

Procedure consorsuali e titolare effettivo: chiarimenti MEF al 20.11.2023



Entro il giorno 11 dicembre vanno comunicati i dati sul Titolare Efettivo.

Ai sensi dell'art 3 comma 6 ultimo periodo del DM n 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema. 

La piena operatività del registro suddetto è avvenuta con la pubblicazione in GU n 236 del 9 ottobre del Decreto MIMIT 29 settembre data dalla quale appunto sono iniziati a decorrere i termini per le comunicazioni dati.

Al fine di supportare i soggetti tenuti a questo adempimento il MEF ha pubblicato una serie di FAQ in data 20 novembre, con le quali si sciolgono i dubbi più frequnti.

Vediamo il criterio di indivizuazione del titolare effettivo nelle procedure concorsuali.

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Titolare effettivo: come si individua nelle procedure concorsuali?

Il MEF con una faq ha replicato al seguente quesito: "Qual è il criterio per individuare il titolare effettivo di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 nell’ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali?"

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, titolare effettivo è “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”. 

Vista l’esigenza, per finalità antiriciclaggio, di risalire al soggetto per conto del quale l’operatività è svolta, la titolarità effettiva in tali fattispecie è da individuarsi con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale, quale “ultimate beneficial owner”, ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. 

Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 231/2007, prendendo a riferimento l’assetto proprietario al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale.

Fonte: Fisco e Tasse


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