Il quesito n. 3 al quale risponde la RisoluzioneMEF n 4 del 16 novembre 2023 riguarda la conduzione associata di terreni e la eventuale esenzione IMU.
Viene evidenziato che, negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più forme di conduzione del genere da parte degli imprenditori agricoli per rispondere alla crescente richiesta di prodotti agricoli. Viene, altresì, puntualizzato che le forme contrattuali più utilizzate di conduzione associata sono:
Nei due casi prospettati,
che hanno stipulato i contratti, non perdono mai la conduzione dei propri terreni ma li conducono in forma associata, per cui, a parere degli istanti, in tali ipotesi non verrebbe meno il requisito oggettivo per poter applicare l’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 1, comma 758 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Nel quesito in esame si conclude di per poter usufruire della suddetta esenzione, al contempo viene segnalato che “Alcune amministrazioni comunali, tuttavia, non sono dello stesso avviso ed interpretano la norma in modo restrittivo nonostante non ci sia nemmeno giurisprudenza che supporti tale interpretazione”.
In proposito il MEF sottoliena che, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione del regime di favore IMU (di cui al comma 758 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019).