L'entry tax consiste nella tassazione applicata alle attività e alle passività di una società che trasferisce la propria sede in Italia, a seconda dello Stato di provenienza del soggetto.
La disciplina sull'entry tax è applicabile agli imprenditori individuali ed agli enti non commerciali relativamente alle imprese commerciali da essi esercitate.
L'art. 166-bis del TUIR fornisce diversi criteri di valorizzazione delle attività e delle passività esistenti in capo alle società che trasferiscono direttamente o indirettamente la propria sede in Italia.
Il criterio di valorizzazione dipende dalla tipologia dello Stato di provenienza, distinguendo tra:
Nei casi a) e b) per la valorizzazione dei beni in entrata si tiene conto del valore di mercato delle attività e delle passività.
Il ricorso al valore di mercato risulta inderogabile, ovvero, non è possibile scegliere di optare per altri criteri, ad es. il costo storico.
Nell'ipotesi di cui alla lett. c) rileva per la valorizzazione:
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